Cari Amici cacciatori, com’è noto, da qualche settimana una revisione della direttiva Europea in materia di armi, precisamente la nr. 91/477, già oggetto di revisione, emendata ed integrata nel 2008, nota come la più criticata per la sua arzigogola complicità, è stata nuovamente “ritoccata”.
Il testo appena definito è quello partorito dal Consiglio Europeo, votato nel Febbraio scorso dal comitato I.M.C.O. e confermato dal plenum dell’assemblea rifiutando, caparbiamente, ogni ulteriore emendamento.
Molte cose sono state modificate, ovviamente in senso peggiorativo, per gli appassionati, che molto hanno confuso l’interpretazione autentica.
Nella sostanza, per gli appassionati si è fatto di tutto per rendere impossibile, o assai molto difficile, la detenzione di tipologie di armi che, solo in teoria, sarebbero consentite. Analizziamo il contenuto di questa Norma. Prima d’ogni cosa emerge che per il legislatore ogni tipologia è arma.
Sono armi da fuoco:
- a) le repliche ad avancarica, che in molti casi, anche in Italia, erano di libera vendita, almeno quelle monocolpo;
- b) le armi disattivate, seguendo il nuovo regolamento Europeo sulla disattivazione entrato in vigore lo scorso 9 aprile.
In teoria, tanto le avancarica quanto le disattivate sarebbero semplicemente soggette a “dichiarazione”, perché inserite nella categoria C dell’allegato I della direttiva 91/477, ma nella pratica occorreranno gli stessi adempimenti previsti per le armi da fuoco moderne e funzionanti, visto che la norma prevede che “gli Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale”.
La conseguenza più immediata è che persone che oggi detengono legalmente armi ad avancarica o armi disattivate (ma la norma riguarda solo le disattivate in conformità del regolamento Europeo, quindi solo quelle disattivate dopo il 9 Aprile), potrebbero scoprire di non avere i requisiti previsti per la detenzione e, quindi, essere costretti a disfarsene.
Non serve essere un Giureconsulto per rendersi conto che è evidente l’assurdità di aver realizzato un regolamento Europeo per essere sicuri che un’arma disattivata NON sia più un’arma, per poi richiedere al detentore gli stessi adempimenti previsti per le armi da fuoco.
Verosimilmente, una norma di questo genere rappresenterà un colpo mortale sia per il mercato delle armi disattivate, sia per le repliche ad avancarica.
Oltretutto, anche per le armi di categoria “C” sono previsti adempimenti in materia di custodia, che oggi non erano richiesti, anche se tali adempimenti potrebbero essere meno impegnativi rispetto alle “vere” armi da fuoco perché è specificato che “il livello di controllo in relazione alle modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione”.
E’ bene evidenziare che la norma non si applica alle armi disattivate prima dell’entrata in vigore del regolamento Europeo del 9 Aprile, a meno che tali armi non siano poste in vendita o trasferite in un altro Stato membro; in tal caso occorrerà adeguarle alle prescrizioni del regolamento e denunciarle.
Ma se Sparta piange, Atene non ride.
I problemi più grossi si preannunciano per i detentori delle armi demilitarizzate e dei caricatori cosiddetti “maggiorati”, ovvero di capacità superiore a 20 colpi per le pistole e 10 per le carabine. È proprio in questo caso che si concentrano le criticità della norma che, se da un lato concede, dall’altro rende di fatto impossibile, o molto difficile, l’effettiva detenzione.
Come è noto, alla citata Novella vengono create tre nuove voci nella categoria “A” dell’allegato I alla direttiva 91/477 (armi da fuoco proibite), nel dettaglio: la categoria “A6”, per le armi demilitarizzate (armi da guerra vendute sul mercato civile dopo l’eliminazione della raffica), la categoria “A7”, per le armi semiautomatiche a percussione centrale con caricatori “maggiorati” inseriti, ed infine, la categoria “A8”, per le armi lunghe semiautomatiche che, mediante l’asportazione o il ripiegamento del calcio, possono assumere una lunghezza totale inferiore a 60 cm senza veder compromesso il loro funzionamento.
Ma viene spontaneo chiedersi: cosa cambia per chi ad oggi già detiene queste armi?
Sarebbe facile rispondere: in teoria nulla, perché è specificato che “gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva”, ma in realtà NON è così.
Nell’ultima frase, infatti, “le altre condizioni” si riferiscono al fatto che per le armi di categoria A (quindi, oltre alle “ex” civili, principalmente quelle da guerra) sono, con la presente direttiva, richieste precauzioni di custodia particolarmente rigide.
I problemi più grossi si pongono per chi vorrà acquistare tali armi dopo l’entrata in vigore della direttiva: i collezionisti sono praticamente (di fatto) esclusi, visto che è specificato “gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella Cat. A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi”.
Quindi, a legger bene tra le righe della mente apparentemente contorta del legislatore, in pratica, così come è posta la normativa, per chi intenda collezionare le demilitarizzate o i famosi caricatori “maggiorati”, saranno richieste misure di custodia degne della ben nota Torre di Londra, dove sono custoditi i tesori della Corona della Regina d’Inghilterra.
E’ bene evidenziare che tali misure di custodia saranno richieste anche agli attuali detentori di tali armi; in pratica, ad esempio, per continuare a detenere un AK-47 demilitarizzato da 600 euro, saranno richiesti migliaia di euro tra inferriate, allarmi ed offendicula.
La logica conseguenza sarà che un soggetto, pur essendo in teoria autorizzato al possesso, nella realtà sarà precluso nella pratica per la mancanza di tali “esagerati” requisiti di sicurezza.
Ma non finisce qui! Chi intenderà acquistare tali armi o solo i caricatori, per farne utilizzo sportivo, dovrà dimostrare di praticare attività agonistica da almeno 12 mesi e, soprattutto, le modalità di custodia dovranno sempre essere quelle appena espresse.
La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla ratio sulla custodia delle armi. A parte la categoria “A”, anche per le altre armi da fuoco sono esplicitamente previsti adempimenti per la custodia: “Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza”.
Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente.
Per “adeguata sorveglianza” si intende che “la persona che detiene legalmente l’arma da fuoco e la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione”.
In pratica, questo tipo di prescrizioni è già vigente in Italia per coloro i quali sono in possesso di licenza di collezione per armi comuni da sparo; verrà, tuttavia, esteso anche ai semplici detentori ex art. 38 TULPS, per intenderci chiunque possieda armi (sic!)
A questo punto della lettura, l’appassionato medio starà già pensando di disfarsi delle armi ed iscriversi al circolo delle bocce del suo paese, senza neppure immaginare che la ratio del legislatore è andata ben oltre…
Merita nota di approfondimento il concetto del “monitoraggio continuo” sui luoghi in cui si detengono armi da parte anche di semplici detentori (cacciatori o tiratori pseudo agonisti).
A tale monitoraggio NON è sfuggita la persistenza dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi (che è di 5 anni per tutti: semplici detentori, possessori di un porto d’armi, collezionisti).
Nella direttiva è infatti indicato che “Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto Nazionale per tutta la durata dell’autorizzazione, nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto Nazionale”.
Cosa significa? Tutto e niente, ma ormai abbiamo imparato che il concetto evangelico “una goccia può contenere il mare” è sempre a discapito del cittadino onesto appassionato, per collezione o sport di armi.
Questa norma potrebbe anche essere interpretata dai nostri solerti funzionari ministeriali nel senso che ogni anno occorrerà sostenere la visita medica… se, in modo più intelligente e meno punitivo, si istituisse una forma di comunicazione tra i medici di base e l’autorità di PS, idonea ad avvisare nel momento in cui a un detentore di armi dovessero essere diagnosticate determinate patologie, lascio a voi immaginare le conseguenze…
Vi siete abbattuti dalla lettura di queste norme draconiane? State pensando di darvi all’ippica? Non scoraggiatevi, in fondo vi sono delle note positive.
Nel testo della direttiva si stabilisce, su base Europea, che le armi da fuoco trasformate a salve (come le armi per uso scenico) continuino a essere considerate armi a tutti gli effetti (come è già in Italia), e restino nella loro categoria d’origine. In questo modo, si potranno scongiurare quei casi in cui la criminalità ha comprato di libera vendita tali armi per poi ri-modificarle per sparare cartucce a pallottola.
Un altro aspetto interessante è che viene eliminato dall’elenco delle parti fondamentali d’arma il silenziatore; per gli Italiani, però, sul momento non cambierà nulla, perché comunque il possesso di tali strumenti è vietato dal decreto legislativo 121 del 2013.
Ecco spiegato in modo semplicistico il testo della Direttiva. Lascio a voi amici appassionati trarre le debite conseguenze e deduzioni.
Un cordiale saluto.
Avv. Giuseppe Lanunziata