COME TUTELARSI DALLE AGRESSIONI DEGLI ANIMALISTI
Ciao a tutti, mi presento: sono l’avv. Angelo Gemma, membro dell’Ufficio Legale dell’Associazione Venatoria “Caccia Pesca Ambiente” Sez. Puglia; in queste poche righe cercherò di raccogliere alcune considerazioni inerenti la condotta tenuta da alcuni pseudo animalisti nei confronti di cacciatori e pescatori, immortalati in alcuni video postati sui social network. In questi video, che sono sicuro alcuni di voi hanno già avuto modo di vedere, si mostrano taluni soggetti disturbare e molestare onesti cittadini che si dilettavano nella loro passione della pesca e della caccia.
Quello che mi accingo a scrivere, è la dimostrazione di come la loro condotta spesso integri un reato e pertanto si può richiedere l’intervento della forza pubblica, ricordando a tutti che la violenza non è mai una soluzione e spesso fa passare il malcapitato autore da vittima a carnefice.
Naturalmente non farò una noiosa lezione di diritto, ma cercherò di essere il più sintetico e chiaro possibile; l’ordine che seguirò sarà legato agli accadimenti mostrati nei video e ai reati di cui potremmo essere vittime, di modo che già la semplice presenza di questi soggetti vi autorizzi ad allertare le forze dell’ordine:
- Pocanzi, ho detto che la semplice presenza può integrare una fattispecie di reato, nonostante queste persone si sentano nel diritto di manifestare come vogliono; in realtà il nostro Codice Penale non lo permette, di seguito le prescrizioni penali che integrano il reato:
Art. 655 c.p.: “Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno”.
Art. 654 c.p.: “Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro”.
Art. 659 c.p.: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”.
In sostanza, quando queste persone si assembrano disturbando la Vostra attività con toni molesti, già tale condotta è perseguibile penalmente.
- Spesso queste persone filmano e pubblicano le loro azioni, sia per spirito narcisistico sia perché sperano che il malcapitato reagisca per poterlo denunciare (e per chi ha un porto d’armi vorrebbe quasi sicuramente dire la revoca dello stesso). Tale condotta, sanzionabile sotto l’aspetto della violazione della privacy, integra altresì un reato:
Art. 660 c.p.: “Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.
- Si vedono spesso nei video assembramenti di persone disturbare l’azione di pesca o di caccia con fare minaccioso, lanciando sassi in acqua o provocando rumore; bene, anche tale condotta è reato:
Art. 610 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
- Naturalmente non mancano minacce sia fisiche sia alla propria attrezzatura, e anche per questa condotta il nostro ordinamento prevede una sanzione:
Art. 612 c.p.: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032”.
- Cosi come pure se il malcapitato si vede offeso, con parole tipo “assassino”; anche queste espressioni sono sanzionate:
Art. 594 c.p.: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Questi sono solo alcuni dei reati in cui queste persone possono incorrere. Naturalmente le manifestazioni di questi pseudo animalisti spesso sfociano in condotte anche più gravi; vi invito pertanto, ove mai la sfortuna ve li voglia far incontrare, a mantenere la massima calma, allertando immediatamente le forze dell’ordine. La loro presenza, le loro riprese e i loro insulti già bastano ad integrare un fattispecie di reato.
Spero di non avervi annoiato.
Avv. Angelo Gemma